Tutela del lavoratore

Italiani in Francia

In base alla normativa comunitaria i lavoratori che si spostano sul territorio dell’Unione europea devono essere soggetti a un’unica legislazione in materia di sicurezza sociale, quella vigente nello Stato membro in cui si lavora (fa eccezione quanto previsto per i lavoratori distaccati).

Partendo da questo presupposto, il lavoratore si definisce “espatriato“, quando non risulta più affiliato alla previdenza sociale del proprio paese di origine e rientra nell’assicurazione sociale obbligatoria del paese nel quale risiede e lavora.

Ciò detto, al fine di tutelare i cittadini che si spostano all’interno degli stati membri, il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dell’UE, serve a garantire il cumulo dei periodi assicurativi in materia di prestazioni.

A tal fine potranno essere presi in conto i precedenti periodi di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi e per il cosiddetto “principio della esportabilità” ricevere le prestazioni anche se si vive in un altro paese (le decisioni spettano comunque agli Enti previdenziali e non al cittadino).

I regolamenti comunitari prevedono alcune categorie di prestazioni definite “inesportabili” in quanto potranno essere erogate esclusivamente dallo Stato membro in cui si risiede.

Gli Enti italiani cui rivolgersi in Francia per le pratiche amministrative, il trasferimento delle domande di prestazioni  e primi consigli su questioni di tutela dei lavoratori sono i Patronati.

Tutela dei Diritti del Lavoratore

Il Diritto alla Formazione è uno dei principali dispositivi messi a punto per consentire ai lavoratori il manteninento del proprio posto di lavoro, un’evoluzione professionale in vista di una riconversione o la ricerca di lavoro.

Principali dispositivi:

Il Compte personnel de formation: è il conto personale di ore di formazione cui ha diritto il lavoratore subordinato in funzione degli anni di lavoro svolto. I crediti formativi sono calcolati nella seguente maniera:

  • 24 ore di formazione all’anno nei primi 5 anni di impiego per un totale di 120 ore
  • 12 ore di lavoro a partire dal 5° anno e fino al 7° per un totale di 150 complessive

Per seguire delle formazioni più lunghe (oltre le 150 ore), il lavoratore può cumulare i diritti acquisiti con il CPF con altri dispositivi (période de professionnalisation, plan de formation de l’entreprise).

L’iniziativa di utilizzare il proprio credito formativo se maturati i diritti spetta al lavoratore (il datore di lavoro non può imporlo come accade invece per il période de professionnalisation). Sarà  necessario avere comunque l’accordo del datore di lavoro se la formazione si svolge durante le ore di lavoro. Per godere dei diritti acquisiti nell’ambito del CPF occorre registrarsi al sito del CPF e creare il proprio conto on line.

Plan de formation de l’entreprise: non obblgatorio, messo a punto dal datore di lavoro se ritiene che i suoi dipendenti abbiano bisogno di acquisire competenze necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Nel piano possono essere integrati il bilan des compétences e la VAE.

Il datore di lavoro può imporre un formazione all’impiegato, il cui rifiuto può dar luogo a licenziamento.

Période de professionnalisation: un dispositivo cui possono accedere tutti i lavoratori in CDI o CDD con un basso profilo di qualifica professionale. Le formazioni che possono essere seguite durante il perodo di professionalizzazione sono quelle registrate nel répertoire national des certifications (RNCP), o nel l’inventaire réalisé par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) .

Per un accompagnamento personalizzato potete rivolgervi a cinque organismi per un Conseil en évolution professionnelle:

  • Pôle Emploi
  • Apec per i quadri e dirigenti
  • OPACIF, l’organismo che finanzia parte delle formazioni
  • Cap Emploi, l’Ente di riferimento per i disabili
  • Le Missions locales, per i giovani dai 16 ai 25 anni

Per conoscere i vostri diritti in materia di formazione professionale se siete lavoratori autonomi (liberi professionisti, artigiani, commercianti ecc…) consultare l’apposita rubrica sul sito dell’RSI.

Parità  e pari opportunità 

Il Codice del Lavoro francese ha istituito (in particolare con una legge del 2006) una serie di leggi per favorire le pari opportunità  di donne e uomini ma anche tra francesi/europei e stranieri.

Per approfondimenti in materia di parità  dei diritti:

Handicap

Il lavoratore portatore di handicap deve poter beneficiare di ausili e/o condizioni di lavoro che facilitino il suo lavoro. La società , dal canto suo, se usa la “quota” di personale destinata a portatori di handicap (discriminazione positiva) ha diritto a sgravi fiscali.

Per approfondimenti in materia di handicap:

Organismi a difesa del lavoratore

Di seguito una lista non esaustiva:

I sindacati in Francia

  • CGT confederation general du travail
  • CFDT confederation democratique francais du travail
  • CFTC confederation francaise des travailleurs chretiens
  • CGT-FO Confédération générale du travail – Force ouvrière
  • CFE-CGC Confédération française de l’encadrement
  • Unsa Union nationale des syndicats autonomes
  • MEDEF Mouvement des entreprises de France (corrispettivo della nostra Confindustria)